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Indici della Rassegna

Titolo
BENI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO E VINCOLO STORICO ARTISTICO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 22 maggio 2008 n. 2430
Testo
La dichiarazione del valore storico artistico di un bene con il giudizio relativo circa l’interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089/39, presuppone, come accennato anche nella sentenza impugnata, un giudizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità se non per vizi di eccesso di potere per errore nei presupposti e per manifesta illogicità e che la normativa di riferimento, stabilisce, negli artt. 1 e 2 della legge 1089/39, che sono sottoposti a vincolo, tra l’altro, “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”, sempre che il loro interesse sia particolarmente importante, secondo quanto dispone il successivo art. 3, e che il vincolo può essere apposto anche alle “cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante.
Dell’esistenza di tali elementi, tuttavia, occorre darne conto nella motivazione dei provvedimenti di vincolo i quali, nella parte in cui esprimono il giudizio di rilevanza del particolare interesse del bene, costituiscono il frutto di un apprezzamento tecnico-discrezionale che, secondo i principi generali, è sindacabile sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione.
Il Collegio ritiene che il degrado di un immobile non è di ostacolo all’imposizione del vincolo di cui trattasi, essendo il relativo provvedimento volto in definitiva ad impedire l’ulteriore degrado del bene e a garantire quanto meno la conservazione del valore residuo; in particolare, lo stato di cattiva manutenzione o di parziale distruzione di un bene non ne impedisce l’assoggettamento al vincolo, restando rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’accertamento dell’idoneità di quanto rimane dell’opera ad esprimere il valore artistico e storico che si vuole tutelare; valutazione sindacabile in sede di legittimità solo sotto i profili della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti.
Ora, nel caso in esame, l’Amministrazione ha esercitato il potere di cui al sopra citato art. 2 della legge n. 1089/39, riconoscendo il carattere particolarmente importante ad un immobile che possiede evidenti collegamenti con la storia dell’arte e della cultura in genere e che, come evidenziato nella surriferita relazione storico-artistico, non si presenta “distrutto” (e quindi tale da farlo considerare fisicamente inesistente), come sostenuto dall’appellante, in quanto tale immobile, pur se notevolmente degradato a seguito del sisma del 1980 e di un successivo incendio, resta pur sempre caratterizzato da vari elementi qualificanti il relativo pregio storico-artistico e, tra questi, in particolare, quelli riferiti alle finestre inferiori e superiori, al fronte posteriore caratterizzato “da una serie di contrafforti che scandiscono la muratura alternandosi alle feritoie” e, soprattutto, quelli riguardanti il prospetto principale con “due grandi bassorilievi in stucco ottimamente conservati, raffiguranti figure di atleti degli sport antichi e moderni”: elementi questi che, a prescindere da altri pur descritti nella suddetta relazione, confermano la correttezza della statuizione del TAR circa la insussistenza nella specie di un degrado “diffuso e pervasivo”, tale da escludere l’esistenza del valore tutelabile.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 15 giugno 2008
 
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