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Indici della Rassegna

Titolo
PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA ED ESPROPRIAZIONI
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 15 maggio 2008, n. 2249 - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 22 maggio 2008, n. 2460 Riferimenti Normativi: - 267/2000 - 2350/1865
Testo
La fissazione dei termini di cui all’art. 13 della legge 2359/1865 (inizio e fine lavori ed espropriazione) ha funzione di garanzia della valenza pubblica dell’opera e della necessità della sua realizzazione. I sopraindicati limiti debbono essere contenuti nel primo atto del procedimento non escludendosi, comunque, la possibilità di successive emende ed integrazioni prima della sua eseguibilità.
Ai privati deve essere garantita la partecipazione al procedimento amministrativo, in genere, ed a quello espropriativo, nello specifico, onde poter consentire l’apporto di conoscenze atte a rendere effettiva la comparazione delle esigenze contrapposte di esso privato e della pubblica amministrazione. La piena conoscenza dell’esistenza del procedimento non impone però l’uso di formule sacramentali o comportamenti od adempimenti formali, ma è sufficiente che il soggetto interessato abbia avuto la possibilità di conoscere in ogni qualsiasi forma che era in itinere l’adozione di atti che avrebbero portato alla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.
La procedura espropriativa è affetta da vizi se risultano carenti gli elementi e gli adempimenti di cui sopra di talché all’interessato è rimesso l’onere dell’immediato gravame ( entro i termini decadenziali) degli atti emessi in violazione di legge, pena l’inoppugnabilità ed il divieto per il giudicante di poter disapplicare i provvedimenti illegittimi ovvero di riconoscere l’obbligo della p.a. a risarcire i danni.
E’ giurisprudenza amministrativa consolidata – infatti - ammettere la tutela risarcitoria solo se coltivato con successo il ricorso demolitorio.
Secondo l’ordinamento vigente la tutela si esercita attraverso il risarcimento del danno ovvero in forma specifica e va privilegiata quest’ultima perché consente di acquisire il bene della vita preteso ed illegittimamente non riconosciuto, assicurando l’effettività della difesa. In detta ipotesi la tutela ha come presupposto la demolizione dell’atto gravato e la ripetizione del procedimento previo impugnativa degli atti reputati lesivi, ma l’annullamento deve essere esercitato entro i termini assegnati.
Risulterebbe contrastante con i principi di effettività se si potesse consentire che le diverse forme di difesa siano attivabili differentemente in via autonoma o solo subordinatamente all’eliminazione dell’atto lesivo.
Milita per la doverosa pregiudizialità dell’annullamento dell’atto la considerazione:
1 – del retaggio del pregresso orientamento che non ammetteva il risarcimento degli interessi legittimi e che imponeva l’annullamento degli atti anche pretensivi per poter accedere al risarcimento;
2 – della necessità della certezza del diritto che verrebbe meno se si ammettesse la incensurabilità dell’atto non opposto e contestualmente la sua impugnabilità ma al solo fine della tutela risarcitoria togliendo certezza alla stabilità del provvedimento;
3 - del fatto che il risarcimento è tutela accessoria alla tutela dell’interesse legittimo;
4 – del fatto che la tutela risarcitoria si esercita nell’ambito della giurisdizione amministrativa.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 giugno 2008
 
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