Indici della Rassegna
Titolo
PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA ED ESPROPRIAZIONI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 15 maggio 2008, n. 2249
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 22 maggio 2008, n. 2460
Riferimenti Normativi:
- 267/2000
- 2350/1865
Testo
La fissazione dei termini di cui allâart. 13 della legge 2359/1865 (inizio e fine lavori ed espropriazione) ha funzione di garanzia della valenza pubblica dellâopera e della necessità della sua realizzazione. I sopraindicati limiti debbono essere contenuti nel primo atto del procedimento non escludendosi, comunque, la possibilità di successive emende ed integrazioni prima della sua eseguibilità .
Ai privati deve essere garantita la partecipazione al procedimento amministrativo, in genere, ed a quello espropriativo, nello specifico, onde poter consentire lâapporto di conoscenze atte a rendere effettiva la comparazione delle esigenze contrapposte di esso privato e della pubblica amministrazione. La piena conoscenza dellâesistenza del procedimento non impone però lâuso di formule sacramentali o comportamenti od adempimenti formali, ma è sufficiente che il soggetto interessato abbia avuto la possibilità di conoscere in ogni qualsiasi forma che era in itinere lâadozione di atti che avrebbero portato alla dichiarazione della pubblica utilità dellâopera.
La procedura espropriativa è affetta da vizi se risultano carenti gli elementi e gli adempimenti di cui sopra di talché allâinteressato è rimesso lâonere dellâimmediato gravame ( entro i termini decadenziali) degli atti emessi in violazione di legge, pena lâinoppugnabilità ed il divieto per il giudicante di poter disapplicare i provvedimenti illegittimi ovvero di riconoscere lâobbligo della p.a. a risarcire i danni.
Eâ giurisprudenza amministrativa consolidata â infatti - ammettere la tutela risarcitoria solo se coltivato con successo il ricorso demolitorio.
Secondo lâordinamento vigente la tutela si esercita attraverso il risarcimento del danno ovvero in forma specifica e va privilegiata questâultima perché consente di acquisire il bene della vita preteso ed illegittimamente non riconosciuto, assicurando lâeffettività della difesa. In detta ipotesi la tutela ha come presupposto la demolizione dellâatto gravato e la ripetizione del procedimento previo impugnativa degli atti reputati lesivi, ma lâannullamento deve essere esercitato entro i termini assegnati.
Risulterebbe contrastante con i principi di effettività se si potesse consentire che le diverse forme di difesa siano attivabili differentemente in via autonoma o solo subordinatamente allâeliminazione dellâatto lesivo.
Milita per la doverosa pregiudizialità dellâannullamento dellâatto la considerazione:
1 â del retaggio del pregresso orientamento che non ammetteva il risarcimento degli interessi legittimi e che imponeva lâannullamento degli atti anche pretensivi per poter accedere al risarcimento;
2 â della necessità della certezza del diritto che verrebbe meno se si ammettesse la incensurabilità dellâatto non opposto e contestualmente la sua impugnabilità ma al solo fine della tutela risarcitoria togliendo certezza alla stabilità del provvedimento;
3 - del fatto che il risarcimento è tutela accessoria alla tutela dellâinteresse legittimo;
4 â del fatto che la tutela risarcitoria si esercita nellâambito della giurisdizione amministrativa.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 giugno 2008
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