La Polizia Provinciale opera su tutte le materie di competenza della provincia, con particolare riferimento a quelle relative ai settori ittico e venatorio, prodotti del sottobosco, ambientale, codice della strada, navigazione acque interne e quelli riguardanti gli altri ambiti di vigilanza e controllo di competenza dell’ente quali agenzie di pratiche auto e di viaggio, attività turistiche, autoscuole, centri di revisione e agriturismi.
La sua opera è di vigilanza, prevenzione, repressione e informazione al servizio del cittadino, fermo restando l’obbligo di intervenire quando ci si trovi di fronte ad un qualsiasi tipo di reato (gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza).
Il personale svolge inoltre il coordinamento di tutta la vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e cura tutte le pratiche legate al procedimento sanzionatorio e al rilascio di abilitazioni e qualifiche; effettua servizio di pronto intervento 24 ore su 24 su tutte le materie di competenza provinciale, in particolare faunistico-ambientali, attraverso il servizio di reperibilità.
Tra le leggi di competenza della Polizia Provinciale sono comprese:
ai sensi della legge 157/92, gli agenti della Polizia Provinciale possono non solo redigere i verbali, ma anche procedere a tutti gli atti previsti dall'art. 28 (quindi anche quelli prodotti ai sensi del Codice di Procedura Penale), fuori dall'orario di servizio.
Inoltre il Corpo di Polizia Provinciale collabora con altri servizi dell’amministrazione provinciale e svolge funzioni di rappresentanza.
Qualifiche
Il personale del Corpo riveste le seguenti qualifiche:
Ai sensi dell’art.57 del c.p.p., alla lettera b del II comma, sono agenti di p.g. le "guardie delle provincie", senza limitazioni di settore, ma con limitazioni territoriali e temporali (quando sono in servizio e nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza);
In riferimento all’art.57 del c.p.p., in base al III comma, rivestono la qualifica di agenti e ufficiali di p.g. limitatamente ai servizi e alle attribuzioni di specifiche leggi e regolamenti;
La legge 65/86 "legge quadro sulla polizia municipale" riconferma le qualifiche di agente di p.g. (per gli operatori) e di ufficiale di p.g. (per il comandante egli addetti al coordinamento e controllo). Inoltre agli appartenenti al corpo viene riconosciuta la qualità di agenti di polizia stradale (riconfermata anche dal nuovo codice della strada) e la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Infine la legge 157/92 sulla caccia riconferma le qualifiche della legge 65/86, precisando che tali agenti possono redigere i verbali anche fuori dall’orario di servizio.