Il Codice della Strada prevede per ogni infrazione una sanzione che va da un minimo a un massimo.
La legge concede al trasgressore la facoltà di pagare entro 60 giorni il minimo della sanzione (è l’importo che compare nel verbale di infrazione), detto “pagamento in misura ridotta”.
Se non ci si avvale di questa facoltà, la sanzione diventa titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo.
Titolo esecutivo significa che il credito spettante alla Provincia (nel caso di infrazioni al Codice della Strada, il mancato pagamento della sanzione) può essere iscritto a ruolo e recuperato tramite l’ente Concessionario delle riscossioni coattive.