- Autorizzazione Con questo provvedimento la Provincia autorizza il richiedente ad esercitare un diritto o un potere di cui quest'ultimo è già titolare, ma il cui esercizio è subordinato ad una preventiva verifica della sua compatibilità con gli interessi pubblici.
Ipotesi di opere sottoposte al rilascio di Autorizzazione sono:
- l'apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali;
- la trasformazione e la variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- le opere, i depositi, i cantieri stradali e i ponteggi, a carattere temporaneo, sulle pertinenze provinciali, sulle pertinenze della sede stradale, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità stradali;
- qualsiasi occupazione sulle pertinenze della sede stradale, sulle fasce di rispetto, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;
- autorizzazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari in prossimità delle strade o in vista di esse;
- Concessione Questo tipo di provvedimento viene rilasciato a chi intende eseguire opere ed attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale (sue pertinenze e aree circostanti) ma per le quali - al contrario delle Autorizzazioni - non esiste in capo al richiedente la titolarità di un diritto soggettivo.
In altre parole, con questo tipo di provvedimento il nostro Ente concede all'interessato l'esercizio (ma non la titolarità che rimane sempre in capo alla Provincia) del "potere o della facoltà " di eseguire le opere di che trattasi.
Tecnicamente essa può essere definita come un provvedimento amministrativo con cui la Provincia conferisce ex novo l'esercizio di posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sua sfera giuridica.
All'atto del rilascio di questo tipo di atto, il concessionario deve sottoscrivere, a titolo di accettazione, un atto denominato disciplinare che prevede specificatamente non solo i diritti ma anche gli obblighi e le modalità con cui deve essere esercitata la concessione. Ipotesi di opere sottoposte al rilascio di Concessione sono:
- gli attraversamenti , l' uso e l' occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- le opere, i depositi e i cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo permanente;
- la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;
- Nulla-osta Per nulla-osta s'intende un atto con cui un'autorità amministrativa (nel caso specifico la Provincia) esplicita le proprie indicazioni e prescrizioni in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità, ad esempio il Comune.
Esso, dunque, in considerazione del fatto che interviene in un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento principale, è configurabile come atto strumentale di un procedimento complesso.
Nel nostro caso, il Nulla-osta è un atto rilasciato per tutte le opere elencate ai precedenti punti 1) e 2) da eseguire all'interno della delimitazione del centro abitato di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, dove la competenza al rilascio del provvedimento (autorizzazione/concessione) è in capo al Comune ai sensi dell’art. 26 del CdS, previa acquisizione del prescritto nulla-osta dell’ente proprietario della strada.
Il rilascio del nulla osta provinciale è subordinato alla presentazione della domanda di autorizzazione o concessione da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica nonché della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria a favore della Provincia per il rilascio dell'atto amministrativo.
Dopo l’emissione del prescritto nulla-osta è la provincia stessa a trasmetterlo al Comune di competenza per l’emissione dell’atto amministrativo.