Legge 7 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
Articolo 1 comma 55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. [...]
Articolo 1 comma 59. Il presidente della Provincia dura in carica quattro anni.
Delibera Consiglio provinciale n. 19 del 29.03.2022. Presentazione linee politico programmatiche
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