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Vademecum per la ricerca e l’attingimento delle acque

 

Ricerca acque sotterranee ed escavazione pozzi

L’attività è sottoposta ad autorizzazione (art. 95 del R.D. 1775/33 – TU Acque ). L'autorizzazione all'escavazione dei pozzi ai fini della ricerca di acqua deve essere richiesta per tutti gli usi fatta eccezione per l'uso domestico (sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame). Dalla disciplina è esclusa la ricerca di acque minerali che è normata dal RD 1443/1927 e dalla LR 90/1980. Le opere devono essere realizzate a regola d’arte al fine di evitare pericoli di intrusione di inquinanti ed acque salate e a mantenere il miglior regime possibile delle acque evitando interferenze con l’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale dell’acquifero e con i prelievi assentiti. Si rammenta che è vietata la costruzione di opere che consentano la messa in comunicazione tra diverse falde

Alla domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e escavazione del pozzo, da presentare secondo la modulistica della Provincia vanno allegati tra gli altri i seguenti documenti:

  1. piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione proposta prevista all’art. 95 del RD e relazione idrogeologica contente le disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale dell’acquifero (compatibilità del volume da emungere con i volumi della ricarica potenziale dell’azienda) ed a evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e a quant'altro sia utile al mantenimento del miglior regime delle acque; il progetto dovrà contenere l’indicazione delle modalità di isolamento delle singole falde attraversate dalla perforazione

  2. titolo di proprietà o altro titolo di possesso che lo abilita alla richiesta e fascicolo aziendale per gli usi irrigui;

  3. dichiarazione con indicazione nominativo del Direttore Lavori, accettazione delle condizioni e limitazioni previste nella autorizzazione comprese quelle finalizzate a evitare interferenze e pregiudizi agli attingimenti assentiti preesistenti, ed impegno ad istallare i contatori previsti dalla norma;

Il titolare del pozzo, terminata la ricerca e l’escavazione entro 60 giorni dovrà trasmettere alla Provincia:

  • certificato di regolare esecuzione dei lavori con indicato l’esito della ricerca e la data di fine lavori;

  • denuncia del pozzo compilando l’apposita scheda;

  • comunicazione di istallazione del contatore certificato e bollato;

  • copia delle schede riepilogative previste della Legge n° 464/1984 che devono essere inviate all’ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo per i pozzi profondi più di 30 m.

L’autorizzazione ha durata di mesi 12 ed è prorogabile per mesi 6

 

Derivazione di acque

1. L'art. 96, comma 4 del DLGS n. 152/2006 stabilisce che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio ad eccezione dei prelievi per uso domestico di cui l'articolo 93 e dal comma 2 del TU Acque in quanto liberi. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione del prelievo abusivo ed il contravventore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.500 euro.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. la norma prevede tre tipologie di autorizzazione all’attingimento di acque:

a) CONCESSIONI DI PICCOLA DERIVAZIONE D’ACQUA

È il procedimento ordinario di concessione previsto dal DR 1775/1933 TU Acque ed ha durata di 30 anni ( 40 per l’uso irriguo)

 

b) LICENZE DI ATTINGIMENTO ANNUALI di acque superficiali mediante sistemi di pompaggio mobili senza opere fisse purché:

  • la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al secondo;

  • non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

  • non siano alterate le condizioni del corso d'acqua o compromesse  le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso vitale del corso d'acqua, ove definito.

L'atto autorizzativo può essere rinnovato su richiesta per un totale di 5 anni.

 

c) CONCESSIONI PREFERENZIALI che danno diritto all'uso dell'acqua (ai sensi art. 4 del TU Acque). Riguardano quelle vecchie richieste (soprattutto ex Genio Civile) presentate entro 31/12/2007.

4. Per derivare acqua è fatto obbligo di installazione dei contatori per la misurazione delle portate e dei volumi, sia derivati che restituiti, per tutte le derivazioni di acque superficiali o sotterranee, oltre che alla trasmissione semestrale dei risultati delle misurazioni all’ente concedente. La mancata installazione degli strumenti di misura, di cui all’articolo 24 del PTAR, costituisce condizione di abbandonato o disuso del dell'attingimento (pozzo o prelievo da acque superficiali)  e comporta l’avvio della procedura per la chiusura dello stesso. Inoltre la mancanza del contatore e della trasmissione dei dati di consumo annuale comporta la sanzione da 1.500 a 6.000 euro ai sensi dell’ art. 133 c. 8 D.lgs 152/06.

5. I pozzi non più in uso o abbandonati devono essere adeguatamente chiusi mediante cementazione. La Regione e gli altri enti competenti possono ordinare al responsabile legale la chiusura di un pozzo in stato di abbandono, in cattive condizioni di manutenzione, realizzato in maniera da costituire pericolo per le sottostanti falde ovvero sprovvisto di contatore e per il quale non si sia provveduto alla comunicazione annuale dei volumi attinti. Il pozzo si considera in disuso o abbandonato anche a seguito di mancato pagamento di tre annualità del canone. La chiusura è a carico del proprietario del fondo o del pozzo, che nel caso di danneggiamento delle falde, ne risponde per danno ambientale. L’intervento va adeguatamente e accuratamente progettato e devono essere condotti da personale qualificato e supportato da figure professionali adeguate a spese del titolare del pozzo.

6. il mancato pagamento di 3 annualità consecutive del canone annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche cosituisce motivo di decadenza della concessione.

 

 

 
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