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Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

 

Il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013 ha disciplinato l'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese, e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è in vigore dal 13 giugno 2013.

In data 07/11/2013, prot. 49801, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”.

 

L' A.U.A. È un unico provvedimento autorizzativo adottato dalla Provincia di Viterbo e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, istituito presso i Comuni ai sensi del DPR 160/2010, della durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP competente, che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati (*):

a). autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e, in particolare:

- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne - di competenza della Provincia di Viterbo;

- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, di competenza del Comune;

- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche e assimilate – di competenza della Provincia di Viterbo;

- autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate = 50 a.e. di competenza della Provincia di Viterbo.

b). comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari - di competenza del Comune;

c). autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia di Viterbo;

d). autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia di Viterbo;

e). comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - di competenza del Comune;

f). autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza della Provincia di Viterbo;

g). comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia di Viterbo.

 

 

L'AUA si applica a:

- gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall'art. 2 del DM 18 aprile 2005;

- le GRANDI IMPRESE svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell’ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale.

 

 

Non sono soggetti ad AUA gli impianti:

- che NON sono gestiti da una PMI e/o sottoposti a regime dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

- dal combinato disposto del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 che disciplina le competenze dei SUAP, vengono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico nonché, soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa (a titolo di esempio, condomini, super condomini, privati cittadini, Consorzi, enti pubblici, ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano servizi pubblici in concessione, ecc.) anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al comma 1 dell’art.3 del Decreto 59/13;

- gli impianti soggetti a VIA come da comma 2 dell’art. 1 del DPR 59/13;

- gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 3 del Decreto 59/13; (ad esempio le comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all’art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.).

 

 

AUA FACOLTATIVE per gli impianti indicati dal comma 3 dell’art. 3 del decreto 59/13:

Art. 3 comma 3 -È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale (art. 272 comma 2 del D.L.gs 152/06), ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Tali impianti per svolgere la loro attività hanno bisogno solo di una o più comunicazioni (punti b), e) e g del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 59/13) o dell'adesione all'Autorizzazione di carattere generale e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni indicate dal comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 59/13. Quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha facoltà e non l’obbligo, di richiedere l’AUA.

Pertanto la richiesta di sola adesione all'Autorizzazione in via Generale per le emissioni in atmosfera o la sola comunicazione/i non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di AUA , con l’obbligo di presentare comunicazione o adesione all'Autorizzazione di carattere generale per tramite del SUAP nelle modalità indicate dal D.P.R. 160/2010 specificando che l’impresa NON intende richiedere l’A.U.A. ma intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013. In tal caso la data di avvio del procedimento è univocamente individuata dalla data di presentazione della comunicazione o adesione all'Autorizzazione di carattere generale presso il SUAP competente.

 

L'istanza di AUA viene presentata al SUAP del Comune competente territorialmente dai soggetti gestori se, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.

Nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l’istruttoria relativa all’AUA può essere avviata solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di VIA.

 

L'AUA non può essere richiesta:

- se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;

- se il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

- se l’impianto non ricade nell’ambito di applicazione dell’AUA ;

- nel caso in cuiuna delle autorizzazioni di cui all’art. 3 comma 1 del DPR 59/13 sia contenuta all’interno del cosiddetto “procedimento autorizzativo unico” già codificato a norma di legge:

? art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);

? art. 242 del D.Lgs 152/2006 (Interventi di bonifica di siti inquinati);

? art. 12 del D.Lgs 387/03 (realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili);

? art. 11 comma 7 ed 8 del D.Lgs 115/08 (impianti di cogenerazione);

? art. 8 del D.Lgs 20/2007 (costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione);

 

L'istanza di AUA redatta su apposita modulistica regionale, viene presentata al SUAP del Comune in cui ha sede operativa l'impianto da autorizzare, (per i SUAP associati al sistema camerale "impresa in un giorno" l'istanza viene redatta tramite applicativo online http://www.impresainungiorno.gov.it/ del sito camerale) che la trasmette alla Provincia di Viterbo, Autorità competente, e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.

La Regione Lazio ha approvato la modulistica semplificata ed unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale, con Determinazione 5 novembre 2015 n. G13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive pubblicata sul BURL n. 92 del 17/11/2015, sulla base del modello approvato con Decreto 8 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30/06/2015 supp. Ord. 35)

Il modello dovrà essere compilato e corredato dai necessari allegati contenenti tutti i documenti, le dichiarazioni e le attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore, con le semplificazioni previste, in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'AUA.

 

Se il procedimento di AUA non prevede la convocazione della conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 241/90, la Provincia di Viterbo adotta il provvedimento di AUA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al SUAP, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni e lo trasmette al SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente, se invece il procedimento di AUA prevede la convocazione della conferenza dei Servizi la Provincia di Viterbo adotta il provvedimento di AUA entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni e lo trasmette al SUAP per il successivo rilascio.

Nel caso in cui il SUAP richieda al gestore dell'impianto documentazione integrativa e questa non viene fornita entro il termine fissato la domanda di AUA è archiviata. Eventuale proroga del termine indicato per le integrazioni, può essere richiesta in ragione della complessità della documentazione da presentare.

Ai fini del rilascio dell’AUA, il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall’AUA. La marca da bollo è apposta esclusivamente sulla istanza di modello di domanda presentata al SUAP.

 

VOLTURE AUA

La voltura viene assimilata ad una modifica non sostanziale. Il richiedente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà utilizzare la modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di AUA di cui alla Determinazione regionale n. G13447 del 05/11/2015 in allegato, specificando la voltura dell'AUA e barrando per le singole autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA la modifica non sostanziale. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello SUAP che ha emanato il provvedimento di rilascio dell’AUA. E’ competenza del SUAP rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla Provincia ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo elettronico. L'Amministrazione provvederà a prendere atto della variazione di ragione sociale delle imprese adottando l'AUA soltanto in caso di istanze complete e provviste della seguente documentazione:

- Istanza
del soggetto richiedente il rilascio AUA su modulo regionale, barrando le caselle del punto 5 dell'istanza, corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per la prosecuzione dell’attività, attinenti alle dichiarazioni circa l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1“Titoli abilitativi in materia ambientale” oppure apposita Dichiarazione che l’attività svolta presso l'insediamento non ha subito modificazioni rispetto a quanto autorizzato;

- Liberatoria del soggetto cedente

- Ricevuta versamento delle spese istruttorie per la voltura
- Copia di valido documento di riconoscimento del richiedente e del soggetto cedente.

- Copia dell’atto notarile o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.

Nel caso di gestore dell'impianto/stabilimento/attività con operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi allegare debitamente compilata e sottoscritta
- la scheda G1.1 e G1.2 del modulo di istanza per rifiuti non pericolosi

- la scheda G2.1 e G2.2 del modulo di istanza per rifiuti pericolosi

- garanzia finanziaria prestata dal nuovo soggetto.


I SUAP competenti per territorio provvederanno alla verifica formale
della documentazione delle istanze di voltura prima della loro trasmissione alla Provincia

 
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