Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
• il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (Leasing);
• il preposto alla guida deve essere:
Per le imprese individuali:
• Il titolare;
• I collaboratori familiari;
• I dipendenti.
Per le società:
• Legale rappresentante o amministratore unico;
• I soci;
• I dipendenti.
• il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente e deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici.
• le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. In via occasionale (previa compilazione apposito modulo) possono essere trasportate cose varie, non comprese nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questi prese in comodato o in locazione ed il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata.
Il trasporto di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 Tonnellate è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia competente:
• La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
• Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della apposita commissione consultiva. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture.
La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda o dalla data del completamento della documentazione richiesta per la stessa.