Sono ammessi a sostenere gli esami, i candidati che alla data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto al punto i), abbiano i requisiti di seguito riportati:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE o altra cittadinanza purché associata a regolare permesso di soggiorno;
c) residenza anagrafica od iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero la residenza normale, così come definita dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 395/2000, in uno dei Comuni della Provincia di Viterbo;
d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il diritto di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15.12.1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
e) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di prevenzione;
f) non essere stato interdetto od inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
g) essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado, inteso come conseguimento di un qualsiasi diploma quinquennale oppure di un attestato di durata triennale, purché rilasciato da istituti professionali di stato, legalmente riconosciuti o paritari così come specificato dalla Circolare n. 3/2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prot. 3633/12 del 1° dicembre 2009;
oppure in alternativa:
• aver assolto all’obbligo scolastico ed essere in possesso di attestato di frequenza ad un apposito corso di preparazione all’esame presso organismi autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si precisa che, ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9/2013, i corsi preparatori agli esami, autorizzati ed iniziati prima del 1° ottobre 2013 non sono più validi ai fini dell’ammissione all’esame. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all’estero, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre il riconoscimento dello stesso effettuato a cura dell’autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.
h) nelle more del rilascio dell’attestato di frequenza del corso di preparazione, il candidato è ammesso all’esame se produce la dichiarazione dell’organismo di formazione autorizzato, attestante la compiuta e regolare frequenza del corso. In caso di superamento dell’esame, l’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato esclusivamente previa consegna all’Ufficio Trasporti della Provincia di Viterbo dell’originale attestato di frequenza del corso di preparazione;
i) essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci in conto terzi e/o di viaggiatori in ambito esclusivamente nazionale solo per coloro che intendano sostenere l’esame integrativo.