Il servizio di noleggio con conducente con autovetture, analogamente al trasporto di piazza o taxi, rientra tra i servizi pubblici non di linea ed è quindi finalizzato al trasporto collettivo o individuale di persone, non continuativo e non periodico, secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso, attivato a richiesta del fruitore.
Il noleggio con conducente in generale è disciplinato dall'art. 85 del D. Lgs 285/1992 Nuovo codice della strada in cui sono elencati i veicoli con cui è possibile effettuare il servizio:
1. motocicli con o senza sidecar;
2. tricicli;
3. velocipedi e quadricicli;
4. autovetture;
5. autobus;
6. autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
7. veicoli a trazione animale.
Chiunque voglia svolgere servizi in noleggio con conducente ed in servizio di piazza con veicoli che richiedono la patente B non basta il CAP KB, ma è necessario iscriversi al Ruolo dei conducenti.
Tale iscrizione è necessaria per :
• titolari
• dipendenti
• sostituti del titolare o del dipendente
• collaboratori familiari
L’iscrizione al Ruolo, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura territorialmente competente, è un requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio con conducente (N.C.C.), per esercitare l’attività di conducente del servizio Taxi NCC, in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, od in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di NCC o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.