Il Regio Decreto n. 3267/1923 individuava quasi un secolo fa una serie di misure organiche e coordinate per definire le modalità di utilizzo del territorio per tutelare l'assetto idrogeologico, il paesaggio e l'ambiente, istituendo il vincolo idrogeologico, ancora oggi attuale e vigente. Pertanto è stabilito che sono sottoposti a tale vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di particolari utilizzazioni e trasformazioni, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o subire turbamento del regime delle acque. La norma detta una serie di prescrizioni per la corretta gestione del territorio e individua le procedure amministrative per ottenere l'assenso ad eseguire gli interventi attribuendo agli enti competenti il potere di individuale le modalità meno impattanti per eseguire i lavori.
Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono state individuate dal Corpo Forestale dello Stato negli anni '60 quando, per ogni comune, è stata elaborata una carta delle zone sottoposte a vincolo su base IGM 1 : 25.000 ed una relazione che ne descrive le aree ed i confini. Per alcune zone sono state elaborate delle carte di maggiore dettaglio su base catastale (indicate con: v.e.c.l. .... vedi estratto catastale lettera ...). Le carte sono conservate presso il Comando Provinciale del CFS di Viterbo e dai comandi Stazione.
Presso l'Ufficio Difesa Suolo della Provincia è disponibile per la consultazione una copia delle carte del vincolo idrogeologico estratta dagli originali.
Le procedure e la documentazione da produrre per poter ottenere l'assenso alla realizzare interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico variano in funzione di:
- tipologia dell'’intervento;
- modifiche indotte all'’assetto idrogeologico locale,
- natura agro-forestale del suolo.
La DGR 6215/1996 ha proposto una prima classificazione degli interventi ammissibili raggruppati in tre tabelle (Tab. A, B, C) in funzione della decrescente rilevanza, individuando per ciascuna di esse le relative procedure.Il R.D. 1126/1926 all’'art. n° 21 prevede una procedura autorizzativa per gli interventi che ricadono su terreni vincolati saldi (quelli che non sono lavoranti da più di 5 anni) o boscati, mentre all'’art. 20 prevede una procedura di comunicazione (da presentare 30 giorni prima del presuto inizio dei lavori) per gli interventi che ricadono su terreni vincolati soggetti a periodica lavorazione (terreni seminativi).
Con deliberazione di Giunta Regionale 3888/98 e LR 53/98 sono state delegate alle Province e ai Comuni alcune delle funzioni amministrative relative alla autorizzazione di alcuni interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui alla D.G.R. 6215/1996.
Successivamente la Regione Lazio ha stabilito ulteriori criteri per ripartire tra gli Enti le competetene per alcuni interventi nel campo della produzione delle energie alternative, non chiaramente individuati in precedenza:
- PROVINCE: impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 KWp; impianti eolici di potenza superiore a 60 KWp; impianti a biomassa di potenza superiore a 200 KWp.
- COMUNI: impianti fotovoltaici a terra di potenza fino a 200 KWp; impianti eolici di potenza fino a 60 KWp; impianti a biomasse di potenza fino a 200 KWp.
Inoltre per chiarire ulteriormente l’'attribuzione delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, con circolare n. 490669 del 24-11-2011 ha stabilito che il rilascio del nulla osta delle opere non già chiaramente delegate, deve essere attribuito agli enti locali secondo i seguenti criteri:
- Regione: le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione o trasformazione dell'’uso del suolo superiori a 30.000 m2 o che prevedano movimentazione di quantitativi di terreno superiori a 15.000 m3.
- Province: le attività e gli interventi che comportino superfici di modificazione dell’uso del suolo comprese tra 5.000 e 30.000 m2 o movimentazione di terreno compresi tra 2.500 e 15.000 m3.
- Comuni: opere o interventi che comportino superfici di modificazione dell’'uso del suolo inferiori a 5.000 m2 o movimentazione di terreno inferiori a 2.500 m3.
Per la gestione del vincolo idrogeologico la Provincia ha approvato un apposito regolamento dove viene indicato il quadro normativo di riferimento, le procedure adottate e la documentazione da produrre da parte del richiedente.
Nei casi di cui all'’art. 21 l'’istanza deve essere preventivamente pubblicata per 15 giorni all’'albo pretorio del comune dove ricade l'’area interessata dai lavori; dopo la pubblicazione il Comune la trasmetterà alla Provincia di Viterbo con la relata di pubblicazione; l'ente dispone di 180 giorni per esprimere il proprio assenso. La documentazione allegata deve essere presentata in quattro copie timbrate e firmate in originale.
Nei casi di cui all’art. 20 del 1126/26 la dichiarazione va presentata direttamente in Provincia allegando tre copie della documentazione prescritta timbrata e firmata in originale.
A titolo di rimborso dei costi del procedimento si dovrà procedere al versamento delle somme specificate nella TABELLA IMPORTI su c/c p. n. 12602017, ovvero su conto bancario Iban IT-58-C0306914512000000046601 a favore della “Provincia di Viterbo - Settore Ambiente, indicando come causale Vincolo Idrogeologico
QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO
ARGOMENTI CORRELATI:
- RISCHIO IDROGEOLOGICO
A partire dal 1989 con la L. n. 183 è stato integrato l'approcccio del quadro normativo e regolamentare di settore con il concetto di protezione delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e prevenzione dal rischio per pericolo idrogeologico da inondazione e frane e sono stati individuati nei bacini idrografici gli ambiti territoriali ed amminstrativi per pianificare e programmare l'attività di difesa del territorio dai dissesti. A tale scopo sono state istituite le Autorià di Bacino che si distinguono, in base alla dimensione dell'ambito di competenza, in nazionali, interregionali e regionali. Gli strumenti pricipali di pianificazione e programmazione delle Autorità sono il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e il Quadro degli Interventi. Il PAI ha valore di piano territoriale di settore sovraordinato alle altre pianificazioni e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo con cui le Autorità dei Bacini pianificano e programmano le azioni e le norme d’uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo.
Il territorio della provincia di Viterbo, a seguito della riforma avviata con DM 25-10-2016, rientra negli ambiti di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale "Appennio Centrale (ex. Autorità di Bacino del Fiume Tevere).
In conseguenza all'Intesa fra Autorità di Bacino del Fiume Tevere e Regione Lazio di cui alla Determinazione n. G4012 del 29-3-17 pubblicata sul BURL n. 28 del 6-4-17, le funzioni del Distretto dell'Appennino Centrale, per i territori ricadenti nelle aree di pertinenza delle soppresse Autorità di Bacino del Fiume Fiora e dell'Atorità dei Bacini Regionali del Lazio, sono svolte dalla Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa Suolo e Rifiuti della Regione Lazio ed in particolare:
- per il parere relativo alle aree a pericolo geomorfoloco l'ufficio di riferimento è l'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;
- per il parere relativo alle aree a pericolo idraulico l'ufficio di riferimento è l'Area Bacini Idrografici.
RISCHIO SISMICO
Allo scopo di fornire alcune informazioni sul tema correlato del rischio sismico, nel link di seguto riportato si accede ad una sezione sintetica che riporta l'attuale classificazione sismica del territorio provinciale. RISCHIO SISMICO